Art. 19.
(Discoteca di Stato).

      1. Nell'ambito dei compiti ad essa assegnati ai sensi della normativa vigente, la Discoteca di Stato svolge attività di ricerca, acquisizione, raccolta, conservazione e valutazione del patrimonio musicale italiano.
      2. La Discoteca di Stato svolge le attività di cui al comma 1 anche con riferimento alla documentazione storica relativa al patrimonio musicale italiano.
      3. La Discoteca di Stato definisce gli standard di registrazione sonora e visiva cui devono conformarsi i soggetti che ricevono finanziamenti ai sensi della presente legge.
      4. La Discoteca di Stato ha competenza in materia di dichiarazione dell'«interesse culturale nazionale» di collezioni e archivi cartacei e discografici. Sugli archivi e sulle collezioni dichiarati di interesse culturale nazionale la Discoteca di Stato può esercitare il diritto di prelazione in caso di cessione, vendita o altro atto di alienazione.
      5. Al fine di promuovere nuove generazioni di artisti nel settore musicale, la Discoteca di Stato può assegnare fondi per la produzione discografica di opere prime di vincitori di appositi concorsi.
      6. Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività previste ai commi 4 e 5 sono attribuite alla Discoteca di Stato dal CNM a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 5.